Testata non registrata: è esercizio abusivo della professione

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Testata giornalistica non registrata: è abusivo

Esercizio abusivo della professione di giornalista per chi trasmette notizie senza essere registrato come testata presso il Tribunale di competenza. Abusivo si intende anche lo svolgimento della professione di giornalista senza alcuna iscrizione all’ordine.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza 41765, che condanna chiunque eserciti la professione di giornalista senza essere iscritto all’ordine o diffonde notizie attraverso reti non registrate.

L’utilizzo dei social network, degli smartphone o anche la radio, nel caso di specie, fornisce a chiunque la possibilità di diffondere notizie, senza alcuna autorizzazione.

La professione di giornalista è un’attività al pari di qualsiasi professione, pertanto non può essere improvvisata. Oggi si espone anche la Corte di Cassazione che condanna alla restituzione dei benefici goduti alla Cassa delle ammende l’emittente Hitradio Siedtirol e la testata Sudtirol Aktuell.

Professione giornalista: la legge sulla stampa

La diffusione di notizie, anche attraverso video amatoriali, potrebbe essere denunciata dall’ordine dei giornalisti per esercizio abusivo della professione. La legge sulla stampa è chiara e dunque soltanto chi è munito di tesserino può fare informazione.

Secondo la legge “Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi”. Ciò vale anche per radio e le web tv.

L’argomento è da tempo motivo di discussione. C’è infatti chi ritiene che l’informazione debba essere libera e indipendente e che chi voglia, con buon senso, diffondere notizie possa liberamente farlo. Nella realtà non è così semplice in quanto verrebbe meno la tutela per chi è regolarmente iscritto, nonché quella della notizia stessa.

Nel 2014 si espresse direttamente l’Ordine dei Giornalisti rimarcando l’art. 348 del Codice Penale in materia di esercizio abusivo della professione.

“Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a 2 anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati”.

Clicca qui per leggere la sentenza cassazione

Sabrina Arnesano

(tratto integralmente MasterLex.it)

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