In servizio con i Barracelli di Villacidro

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Oltre quaranta uomini pattugliano quotidianamente il territorio villacidrese.

Le Compagnie Barracellari hanno una tradizione secolare, furono istituite dal Re d’Italia Umberto I nel 1898 e nel 1988 la Regione Sardegna emanò una legge per regolamentarne le loro funzioni.

I Barracelli hanno il compito di vigilare principalmente sulle proprietà private, inoltre, sono inquadrati come agenti di pubblica sicurezza e coadiuvano le forze di polizia e le amministrazioni comunali quando esse ne facciano richiesta.

In un giovedì di caccia, abbiamo seguito il Capitano della Compagnia Barracellare di Villacidro, Antonello Cadoni, il quale ci ha mostrato durante un normale servizio i compiti a loro affidati.

Durante il periodo estivo il servizio viene intensificato per combattere la piaga degli incendi che in questi ultimi anni ha irrimediabilmente distrutto gran parte del patrimonio boschivo villacidrese, soprattutto quello che circonda il capoluogo mediocampidanese.

Profondi conoscitori del territorio comunale, il quale si estende per oltre 18.000 ettari, quotidianamente vigilano sui terreni privati, effettuano posti di blocco, ma soprattutto interagiscono con la popolazione. “Siamo a disposizione dei cittadini – afferma Antonello Cadoni – chi fosse interessato ai nostri servizi può rivolgersi presso la nostra sede di viale Don Bosco”.

In questo video vi mostriamo il servizio svolto da una pattuglia della Compagnia Barracellare di Villacidro.

Villacidro.info – 10 novembre 2011

59 COMMENTI

  1. grande villacidro info!!!!!!! servizio eccezzionale e grande il protagonista principale…………ma forse il mio commento è leggermente di parte!!!a parte gli scherzi è doveroso ringraziare i barracelli , che da sempre si dedicano anima e corpo al controllo e la salvaguardia dei nostri territori!!!!!!!!!!!!

    • Anche a me è capitato recentemente di effettuare un giro di pattuglia con il Capitano e il Tenente della compagnia,mi hanno portato in molte parti dell’agro cidrese che non conoscevo,e parlando con loro ho potuto cogliere il loro amore per la natura e per il loro “lavoro”,dedicano tanto del loro tempo per svolgere il loro servizio e dobbiamo essere grati per ciò che fanno.

  2. il servizio registrato dall’amico Gian Luigi, durante un normale servizio di prelustrazione e prevenzione, eseguito dalla patuglia in servizio diurno, e il più delle volte svolto da due Agenti,mentre quello notturno è sempre composto almeno 4 unità, per poter effetuare i pattugliamenti a piedi,il servizio viene artcolato,con 2 Barracelli che vanno a piedi muniti di una Radio portatile,per metersi in contato in caso di necessità con gli altri 2 che girano in macchina ,comunque sempre a distanza limitata onde poter intervenire in caso di necessità,è comunque un servizio molto delicato, considerato che molte volte, si và avanti anche fino alle 03 del mattino,e che non sai mai con chi ti vai ad imbatere, specialmente a certe ore

    • Condivido il tutto su quello che esprime il signore sul mondo del volontariato,purtroppo qualcuno appartenente anche alle stesse associazioni di volontariato e non, compresi esponenti istituzionali, il mondo dei volontari viene da Questi vessato e quasi quasi colpevolizzato. Non ditemi che non e’ cosi0.
      alberino mazzuca
      (guardia per il servizio di polizia ecozoofila c.to enti di diritto pubblico proposto su richiesta della presidenza nprovinciale anpanaoepaonlus cosenza)

    • per qunto riguarda le discariche abbusive,e un problema che molto presto dovremo affrontare con l’Aministrazione, anche perchè io sò come debbellare questo mal costume, maleducato, e incivile ,che molti nostri concittadini manifestano con poco rispeto per l’ambiente,e il degrado che recano alla nostra Cittadina,forse è arrivato il momento che che si prendano misure adeguate

  3. Non trovo giusto che il sig Antonello Cadoni in un intervista che vedono tante persone faccia nome e cognome di un pastore che secondo lui pascola abusivamente e accusandolo pubblicamente di aver fatto danni anche in altri terreni tra cui trunconi ,si puo fare?

  4. bah, se qualcuno si sente scandalizato di alcuni comenti,anche se questi sono stati riferiti a una persona che non ha avuto un giusto comportanento,mi assumo tutte le responsabilità,considerato però che tutto somato non gli sono mai stato addosso,anche perchè capisco il momento difile che il setore atraversa,certo è che costui non mi deve creare problemi ,considerato che la sera prima sono stato butato giù dal letto,da una telefonata che mi informava,di un gregge di pecore abbandonate ,addiritura in mezzo ad una strada abbastanza traficata,e che non mi si dica che è secondo me ,è così, e quindi non ho assolutamente niente da rimproverarmi

    • forse non dovrei risponderti,ma lo facio comunque,intanto non ho il piacere di conoscerti,sappi che non sono un “Rangers”,e scusa ma il maleducato sei tu ,considerato che usi certi termini, e se vuoi confrontarti in un dialogo con me, sono a disposizione ,e per quanto riguarda ciò che ho deto ,ripeto che mi assumo le mie responsabilità

  5. ma lei non si deve rinproverare niente , ,inizialmente i baraccelli si occupavano prevalentemente dei danni causati dai pastori ,oggi hanno altri controlli in piu da fare e se facessero servizio dovremo anche ringraziarli visto che dicono di essere volontari ,”forse pagati” non capisco il modo di esprimersi dicendo che questa persona non deve causarle dei problemi , ma x il pascolo abusivo non c’e la multa ? antonello devi scendere dal podio tanto la coppa non te la da nessuno !

    • Bhe’ come tutti i volontari che ci sono in Italia Barracelli e protezione civile ne sono solo un piccolo esempio, tutto e’ volontario e poi viene finanziato con soldi pubblici nostri. Ritengo che il volontariato debba essere “volontario e non si deve sostituire a funzioni di stato”. Il volontariato non deve essere pagato e ne finanziato dai cittadini, se non con donazioni private a loro favore volontarie, se invece i finanziamenti arrivano dalla colletivita’ senza che glielo si chieda, esso non e’ piu’ volontariato ma semplice lavoro pagato dalla pubblica gente(mascherato da volontariato). Quando vedro’ questo allora potro’ usare la parola volontariato. E’ come se io volessi fare il volontario spazzando le strade pero’ per farlo mi comprassero le scope, il camioncino, le buste, la tuta e le scarpe, e mi pagassero anche la benzina, forse non sarei piu’ tanto volontario che dite?.

      • Se uno presta la sua opera gratuitamente è giusto un rimborso spese per i mezzi, attrezzature, materiali di consumo: pretendere che oltre al tempo si mettano anche i soldi di tasca propria mi pare un po troppo, e sarebbe la fine del volontariato. Se si svolge un’attività che deve essere fatto con regolarità ed è indispensabile, la dipendenza da donazioni sarebbe controproducente: per es. il servizio antincendio ed il pattugliamento, potrebbe essere garantito solo negli anni in cui arrivano la donazioni. Il volontario smette di essere tale se chi ofre la sua opera viene retribuito, altrimenti non vedo nessun lavoro mascherato. Più che polemizzare sul volontariato ci sarebbe invece da criticare il caso contrario, in cui si percepiscono, stipendi, indennità ecc, senza offrire nessuna prestazione utile.

        • Tutto questo e’ giusto, ma hai citato funzioni che non dovrebbero essere volontarie(se non in parte), proprio per il problema della reperibilita’ dei fondi(che potrebbero essere anche tagliati). Il volontariato dovrebbe essere un qualcosa in piu’ a quello gia esistente e non una sua sostituzione, in modo che possa si migliorare un qualsiasi servizio, ma se nel caso venisse a mancare esso non creerebbe nessun problema, se non quello della miglioria del servizio stesso. Invece oggi questi servizi sono essenziali ma se lo stato o le regioni tagliano i finanziamenti si verifica un collasso di quello o di quel servizio a nome di tutti.

      • Sig. Luis,Mi permetto di insermi nella discussione, ma volevo precisare che se non conosce la storia e la leggi che regolamenta il Barracellato in Sardegna,spenda un pò del suo tempo a leggere su Google la legge 25 del 1988 e la storia dei Barracelli,eè scoprirà che non svolgono un servizio di volontariato come pensa lei,il Barracellato prima era d’obbligo in tutti i comuni della Sardegna,risalente a molto prima dell’arrivo degli Aragonesi nell’Isola: al periodo dei Giudicati (terminato nel XIV secolo),come quando si svolgeva il servizio militare compiuti i 18 anni,ogni uomo adulto che non aveva reati sulla sua persona era obbligatao aprestare servizio nei Barracelli,per tutelare le proprietà ed evitando le faide che nascevano tra i proprietari di terre confinanti con altri comuni,successivamente è stato modificata la legge ed è passato come volontaria l’adesione a prestare il servizio nella Compagnia Barracellare,è come tutte le associazioni di volontariato anche i barracelli prendono dei contributi regionali e comunali per l’opera che svolgono,in più hanno la facoltà di stipulare contratti di vigilanza e controllo dei beni e di servizi per i privati che ne richiedono il loro utilizzo dietro compenso, per l’opera che svolgono,contributi e compensi che servono in caso di risarcimento dei danni eventualmente causati da terzi,e delle spese come carburante ecc..ecc.. Tutto ciò avveniva all’epoca di suo nonno e bis bis nonno sino ai tempi d’oggi, con tanto di legge che tutela è acconsente la modalità del servizio che vanno a svolgere. qui si può trovare un’accenno della storia poi basta inserire la legge regionale sul motore di ricerca Google è vedrà che capirà il ruolo dei Barracelli. Cordialmente la saluto.
        http://it.wikipedia.org/wiki/Compagnia_Barracellare

  6. mi scusi se usando il termine cazzate l’ho offesa , ma x questo non vuol dire che sono un maleducato , avere un diagolo a quatro occhi con lei e proprio l’ultima cosa che desidero ma se ci tiene quando mi capita mi presentero

  7. piu segue le notizie di villacidro info e i loro commenti e piu mi rendo conto che le persono sono contente solo se danno addosso a qualcuno….. un giorno il sindaco un giorno il vigile un giorno i carabinieri…..oggi è toccato a te antonello…. mah che dire…. x me offrite un ottimo servizio…. chi ti accusa magari il sabato sera anziche in servizio è spaparanzato sul divano o in giro con la famiglia……bhe…. lasciali cantare…. buona giornata

  8. invece di protestare su tutto quello che viene e non viene fatto…provate voi a dedicare del tempo per la comunità, capisco che giudicare seduti comodamente a casa sia più facile, provate ad essere più costruttivi!!! poi LUIS non capisco il senso del tuo volontariato, io che sono operaio e in casa c’è solo uno stipendio ,faccio il volontario croce rossa e percepisco zero e ripeto ZERO, ”anzi ogni anno pago 8 euro di rinnovo tessera” secondo te dovrei sostenere pure le spese sui mezzi e attrezzature ???…… è proprio vero…fai bei fai aromabasa !!!!!

    • Ha ragione Luis, Amerigo se vuoi fare volontariato alla croce rossa devi comprarti un ambulanza, le tute arancioni, il set completo di pronto soccorso e se possibile il malato da soccorrere cercalo tu, non aspettare che arrivi la chiamata!AH Ah!
      Ma dai Luis nn si puo pretendere che tu facendo lo spazzino ti debba comprare le scope!Mi son trovato d’accordo con te su altri argomenti, ma stavolta no!
      Preferisco un Antonello C. magari “esagerato”o troppo appassionato nel suo volontariato di Barracello, piuttosto che, quei 4 rinco che giokano al bar e sxano a zero su tt!
      Se di Antonello ce ne fossero altri, forse MOnte Omu nn sarebbe nello stato in cui si trova!

      Ciao buon pomeriggio a tt!

    • Bhe sicuramente tu sei uno dei pochi che lavora e mette a disposizione il suo tempo per gli altri pagando pure una tessera(prova a chiedere i bilanci annuali, solo per capire quali soldi e dove vanno, per curiosita’); non capisco pero’ come nello stesso momento delle persone che non lavorino e quindi non percepiscano redditto possono fare del volontariato. Senza redditto non vai a fare il volontario semplicemente ti cerchi un lavoro. Comunque in Italia il comune volontariato di solito parte con buone intenzioni e poi diventa a tutti gli effetti un corpo pagato da tutti noi. Sai prima si andava anche volontariamente a spegnere gli incendi, prova oggi ad andare ad aiutare a spegnerlo per vedere se puoi farlo. Prima pero’ non esisteva la protezione civile che ti fermava per la tua sicurezza lontano dagli incendi, prima semplicemnte passavano e ti portavano a spegnere gli incendi coattivamente; Ma oggi le cose sono cambiate!! Ritengo comunque che il volontariato fatto con mezzi della collettivita’(pagati con soldi statali e/O regionali) sia un volontariato fittizio, per il semplice fatto che se lo stato non finanziasse quel tipo di volontariato semplicemente non potrebbe esistere, in questo caso togliendo i finanziamenti morirebbero lasciando a volte scoperti dei servizi essenziali che non dovrebbero essere affidati al volontariato. Il volontariato dovrebbe essere un accessorio in piu’ e non un qualcosa di essenziale e fondamentale(a questo dovrebbe pensarci lo stato garantendo il servizio pagato come dovrebbe essere. Se io mi sostituisco a una funzione che dovrebbe fare lo stato evito in questo modo che lo stato se ne occupi come dovrebbe, di fatto liberandolo da un obbligazione dovuta. Invece ben venga un aiuto ma non una sostitutione di servizi essenziali. Pero’ probabilmente io vedo le cose da punti di vista differenti.
      Poi mea culpa per aver definito i barracelli dei volontari!! E’ stato un errore ma sapevo che avevano i poteri come agenti di pubblica sicurezza, tipo guardie forestali come vigli del fuoco ecc, altrimenti sarebbe un abuso fermare la gente e identificarla!! Giusto??

  9. se volete, a tutti coloro che hanno tanto aperto la bocca solo per infierire vi meto a disposizione la legge Regionale 25/1988 che regolamenta le Compagnie Barracellari Della Sardegna(e si perche c’è una legge non un comune volontariato che è diverso)poi sarete voi a trarne le conseguenze ,documentatevi che è meglio prima di parlare(o sparlare come qualcuno ha fatto)a un’altra cosa non dimenticate che abbiamo il riconoscimento dal MINISTERO DEGLI INTERNI come Agenti di Publica Sicurezza

    • Correggi il tiro perché caschi male.Il sig. Antonello ha entrambi i figli emigrati per cui nn so a chi ti riferisca!Ricambi generazionali?quanti anni hai? sei disposto a far il barracello per circa 10 ore al giorno?possiedi un porto d’armi?ecc ecc. Il ricambio a parer mio nn c’è solo perche i “giovani”pensano ad altro!
      Comunque se sei interessato presenta regolare domanda, mi pare che siano pure a corto di personale.Comunque visto che come interlocutore abbiamo il comandante della compagnia barracellare, chiedi notizie in merito direttamente a lui.

  10. dove ci si puo rivolgere per poter far parte della compagnia? io sono già volontario di un associazione di protezione civile, ma far parte di una compagnia barracellare è la mia aspirazione, anzi è proprio passione. Sono uno di quei giovani, 23 anni, che pensa ancora a queste cose. Se mi potete dare maggiori info sarei immensamente grato.

    • allora, per far parte di una Compagnia Barracellare,intanto bisognerebbe,essere residenti nel comune, dove questa opera, poi avere i requisiti ,che sono, avere la maggiore età,avere l’idoneità psicofisica,una fedina penale di tutto rispeto,conseguire un corso per il pratico maneggio delle armi,potersi validamente obbligare,poi aspetare che il Sindaco in accordo con il Capitano della Compagnia ,aprono il bando ,per concorrere ed entrare a far parte come Barracello,i bandi vengono pubblicati dal comune, secondo dell’esigenza,di incorporare nuovi elementi,anche perchè il numero dei componenti della Compagnia, è legato all’estensione del territorio

      • grazie di tutte le informazioni…ho tutti i requisiti tranne il più essenziale, la residenza nel comune di villacidro. Ma purtroppo nel mio paese non c’è la compagnia barracellare quindi dovrò accantonare questa passione

  11. conosco di persona il signor Antonello e la passione che ha sempre messo in quello che voi chiamate volontariato è talmente grande da portarlo in giro per le zone del nostro paese giorno e notte oltre a passare le sue ore libere nei campi a lavorare!!! se qualcuno ha bisogno sempre di avercela con qualcuno posso capire ma non prendetevela con chi con tanta passione fa qualcosa al servizio di noi tutti!!!! paghiamo parlamentari nullafacenti assessori inutili e ci lamentiamo per qualche centinaia di euro spesi per la nostra sicurezza??? siete ridicoli!!! grande Antonello e buon lavoro!!!!

  12. Prima di sparlare di una qualsiasi forma di volontariato ci si deve sciacquare la bocca, possibilmente con l’acido muriatico. Questa Nazione patetica continua ad andare avanti grazie ai milioni di volontari che dedicano il loro tempo alla Comunità. Ammiro anche chi, nonostante disoccupato, dedica il proprio tempo al Volontariato anzichè stare tutto il giorno a cazzeggiare al Bar o al parco. Io non faccio Volontariato di alcun tipo, ma me ne guardo bene di biasimare il Volontariato altrui. Se a Villacidro nessuno rubasse, incendiasse, buttasse la propria monnezza in giro per le campagne (io glie la farei mangiare), rispettasse i beni altrui e l’ambiente che lo circonda la Compagnia Barracellare non esisterebbe, perciò se vi da così fastidio la Compagnia, cominciate a rispettare i vostri Concittadini e la Natura che vi circonda anzichè spalare merda su tutti e tutto…

  13. bravo Giancarlo concordo a pieno con te! chi critica è proprio chi nella vita non fa nulla per gli altri, ma anzi distrugge quello che fanno gli altri.. purtroppo chi si lamenta è chi non ha il coraggio di alzarsi dalla poltrona e fare qualcosa per migliorare le cose

  14. Buon giorno a tutti quanti, ed un saluto in perticolare al mio illustre collega Antonello Cadoni, che conoscono personalmente da vent’anni.
    Carissmi signori del Forum ed in particolare mi rivolgo a coloro che non hanno mai, e dico mai, avuto modo ed occasione di capire con esatezza quale sia il vero inquadramento giuridico dei Barracelli. Non voglio entrare nel merito dell’intervista fatta ai colleghi di Villacidro, ma certamente la Compagnia Barracellare non è una associazione di volontariato, e ne tantomeno i suoi componenti sono di per sè dei volontari i senso stretto. La parola volontariato riportata in maniera errata dal legislatore regionale nell’articolo 8 della medesima legge, e solo frutto di un garvissimo errore fatto appunto dai nostri politici regionali. Ma attenzione! l’art. 8 sopra citato intende solo dire che l’arruolamento sei cittadini nela Compagnia Barracellare avviene mediante arruolamenti volontari, e non più obbligatori, come giustamente sistenuto in precedenza, Infatti con la L. del 1853 n° 1533 l’arrolamento dei barracelli che all’epoca era obbligatorio, divenne per precisa disposizione di legge facoltativo, e quindi volontario. Certamente questo vocabolo, (volontariato) inserito in tal contesto dal legislatore regionale, ha creato tutta una serie di cattive interpretazioni, che non meritano in alcun modo di essere prese in considerazione. Essendo abbastanza esperto in materia di Barracellato, al fine di farvi capire che cosa sono i Barracelli, vi comunico quanto ribadito tanto tempo fà dall’allora Procuratore Generale della Corte d’Apello di cagliari Dott. Giovanni Viarengo in un convegno, ove il quale fu trattato in maniera cristallina l’inquadramento giuridico dei Barracelli. Vi Auguro un buona lettura

    Il Segretario Prov.le
    del CONF.S.A.L. – S.A.B.
    Graziano Piras

    Funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza attribuite alle Guardie Barracellari.
    Il parere dell’ex Procuratore Generale della Corte d’Apello di Cagliari Dott. Giovanni Viarengo.

    Relatore: Avv. Dott. Alfredo Salaris

    Ringrazio vivamente i Comandanti delle Compagnie Barracellari della Sardegna per avermi invitato a partecipare a questo convegno; l’invito mi ha lusingato, perché mi ha dimostrato che, benché io sia in pensione da qualche anno, l’attività da me svolta quando ero Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Cagliari è ancora ricordata ed apprezzata. Mi sono occupato del problema dell’attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria alle guardie barracellari tra la metà degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90: Il nuovo codice di procedura penale era appena entrato in vigore, e ricevetti innumerevoli richieste di istruzioni e spiegazioni sull’applicazione delle nuove norme. In questo quadro, mi fu anche posto il problema delle guardie barracellari, ed io risposi con delle lettere che, a quanto ho constatato non senza sorpresa, sono ancora da molte persone (tra cui molti magistrati) considerate importanti e valide. So bene che la mia è un’opinione non condivisa, soprattutto, dal Ministero degli Interni. Ma, per quanto possa valere il mio parere, che è ora quello di un semplice privato, devo rilevare che contro le tesi da me sostenute non sono mai stati prospettati argomenti veramente validi. Per cui – pur essendo perfettamente conscio di non essere infallibile – penso che le opinioni da me espresse siano ben fondate, e possano valere ancora, dato che fino ad ora non sono intervenute in materia di Barracellato delle novità legislative di grande interesse. L’attribuzione della qualifica di agente o ufficiale di Polizia Giudiziaria conferita ai Barracelli non può essere dedotta solo ed esclusivamente sulla base della Legge del 14 Luglio 1898 n°403 ancora in vigore come legge speciale dello Stato, nonché della Legge Regionale 25/88 relativa all’organizzazione ed al funzionamento del Corpo delle Guardie Barracellari. Per quello che riguarda il riconoscimento della qualità di agenti di polizia giudiziaria in capo ai Barracelli, e perché si possa trovare un qualche riscontro nelle leggi che riguardano appunto questo antichissimo istituto, occorre innanzitutto percorrere tutto l’iter legislativo che in questi ultimi anni hanno dato il via ad una serie di norme che riguardano gli agenti di P. S e di P. G. ma in modo particolare sui compiti e le funzioni demandate ai Barracelli.
    Fatta questa piccola premessa, occorre fare una analisi degli artt. 14, 15, 16 19, 44 e 47 del R. D. del 1898 n° 403; degli artt. 18 e segg. del R. D. 31 agosto 1907 n° 690 recante il Testo Unico degli Agenti ed Ufficiali di Pubblica Sicurezza, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 616 del 1977, dell’art. 12 del D.P.R. 348/79, dell’art. 1, 2, 17 e 19 della L. R. 25/88, ed infine degli artt. 55 e 57 comma 2 e 3 del nuovo codice di procedura penale approvato di recente, ed infine l’art. 27 e segg. della Legge 157/92 recante la legislazione statale in materia di caccia, ed art. 59, 60 e 61 della L. R. 32/78, concernente l’attività di vigilanza venatoria in Sardegna.
    L’art. 14 del R. D. 14 Luglio 1898 n° 403 stabilisce che i Barracelli sono equiparati al Corpo degli Agenti di P. S. (oggi chiamata Polizia di Stato). L’Avvocato Dessy insieme al Dott. Giovanni Fadda responsabile dell’assessorato regionale competente in materia di polizia locale, in una sua importante relazione ha giustamente espresso la sua considerazione, (sostenuta anche dalla Procura Generale di Cagliari) nella quale si legge che: essendo gli agenti della Polizia di Stato agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, anche i Barracelli essendo equiparati alla P. S. dalla legge speciale n° 403 del 1898, devono anch’essi essere considerati agenti di Polizia Giudiziaria. Ora a ben vedere, in questo specifico caso appare del tutto ovvio che l’essere equiparato significa che le Guardie Barracellari nell’esercizio delle loro funzioni, hanno le stesse prerogative ed i doveri con annesse responsabilità penali degli altri appartenenti alle forze di polizia dello Stato. Non per nulla il successivo art. 15 del medesimo R. D. concede ai Barracelli la facoltà ed il dovere di andare armati di arma lunga e arma corta senza speciale licenza, così come viene concessa agli stessi agenti della polizia di Stato.
    Il successivo art. 16 del R. D. 14 luglio 1898 n° 403, così dispone:

    I Barracelli oltre le funzioni loro proprie debbono esercitare, sotto la dipendenza dell’Autorità locale di pubblica sicurezza, una vigilanza assidua per prevenire e reprimere i delitti contro la proprietà; eseguire perlustrazioni notturne nell’abitato; prestarsi ad ogni richiesta dell’Autorità competente incorrendo in caso di rifiuto, nella pena stabilita nell’articolo 179 del Codice penale (oggi art. 329 del Cod. Penale); fare sollecita denuncia di ogni reato che venga a loro notizia; serbare il segreto sopra i fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio, incorrendo, in caso di propalazione nelle pene comminate per il reato previsto dall’articolo 177 del Codice penale. (oggi art. 326 C. P.)
    Ora non pare che vi siano dubbi sul fatto che ai Barracelli sia espressamente riconosciuto dalla legge sopratutto ed in modo particolare, il dovere di vigilare affinché debba essere esercitata dagli stessi una attività preventiva tendente ad evitare che si commettano reati contro le proprietà, ma è altresì evidente che il legislatore in questo specifico caso nell’emanazione del Regio decreto 403 del 1898 ha espressamente previsto un potere di svolgere anche una attività repressiva dei delitti ivi indicati. Ovviamente quando si parla di delitti si sta facendo riferimento a degli illeciti penali. Ma d’altra parte appare anche del tutto chiaro che essi siano inquadrati come agenti della Forza Pubblica e ciò e derivato dal fatto che i Barracelli ai sensi e per gli effetti dell’art. 179 dell’allora codice penale (oggi art. 329) qualora essi si rifiutino di prestare la loro opera fattagli dall’Autorità sia di P. S. (Sindaco o Prefetto) rispondono del reato di rifiuto o disobbedienza commessa da agente della Forza Pubblica, previsto dall’attuale art. 329 del C. P.
    Rimanendo sempre nell’ambito delle disposizioni contenute nel R. D. l’art. 19 stabilisce che ai Barracelli spetta il diritto di percepire un premio speciale sul bilancio dello Stato per l’avere tratto in arresto un militare dichiarato disertore, di un inscritto di leva dichiarato renitente, o di un evaso da un qualsiasi istituto di pena.
    Fra gli altri compiti sopra accennati lo stesso art.19 prevede che sia accordato un premio ai Barracelli che avranno sorpreso ed arrestato un individuo trovato in possesso di armi detenute o portate illegalmente, o senza giustificato motivo, disponendone anche il sequestro.
    Il successivo art. 20 stabilisce altresì che i Barracelli possono in via temporanea essere adoperati in servizio di pubblica sicurezza fuori della loro residenza: per servizi urgenti in genere, o per servizio di colonna mobile organizzata per l’inseguimento o l’arresto di malfattori.
    L’art. 44 e 47 del R. D. del 1898 richiamati dall’art. 17 della Legge Regionale 25 del 1988 prevedono che ai Barracelli è data facoltà di procedere al sequestro penale del bestiame trovato a pascolare abusivamente in fondo altrui, questa violazione è di natura penale prevista per l’appunto dall’art. 636 del C. P. Tali disposizioni sono tutt’ora in vigore in quanto non è mai intervenuta alcuna legge che ne abbia disposto la sua abrogazione. Né si può nemmeno prevedere la loro abrogazione dopo l’entrata in vigore della Legge Regionale 25/88 per il semplice fatto che detta legge regionale non ha alcuna competenza in tali materie perché sono rientranti tra quelle penali.
    Lasciando per un attimo il regio decreto del 1898, vediamo ora un’altra norma speciale che attribuisce le qualifiche di ufficiale od agente di P.S.. Questa Legge è stata approvata con il R.D. 31 agosto 1907, n.690 sugli ufficiali ed agenti di P.S. L’art. 18 oltre ai soggetti inquadrati nei vari altri corpi di polizia statali come gli appartenenti della Polizia di Stato; l’Arma dei Carabinieri; la Guardia di Finanza, la Polizia Penitenziaria, il Corpo Forestale dello Stato e i Vigili del Fuoco; prevede che: sono agenti di pubblica sicurezza i vigili urbani, le guardie campestri, le guardie boschive, ed infine le guardie delle province e altre guardie dei comuni. Per tutte queste ultime categorie è per altro necessario, affinché venga attribuita la qualifica, un previo riconoscimento del Prefetto. I Barracelli in questo specifico caso non sono contemplati, in quanto il legislatore non ne ha previsto la necessità perchè essi sono inclusi già tra le altre guardie dei comuni.
    L’art.34 del R.D. 690/1907 stabilisce che “gli ufficiali e gli agenti di P.S. vegliano al mantenimento dell’ordine pubblico, all’incolumità pubblica ed alla tutela delle persone e della proprietà o, in genere, alla prevenzione dei reati; curano l’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle Province e dei Comuni, come pure delle ordinanze delle pubbliche autorità; prestano soccorso in caso di pubblici e privati disastri”.
    In particolare gli agenti e gli ufficiali di P.S. si vedono riconosciuta la facoltà:
    di accedere in qualunque ora, nei locali destinati all’esercizio di attività soggette ad autorizzazione di P.S., per l’accertamento dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti e dall’autorità (art.16 T.U.L.P.S.), anche ai fini della prevenzione dei delitti concernenti armi o esplosivi, ordinare la sospensione o la cessazione di spettacoli pubblici e di procedere, se necessario, allo sgombero di locali in caso di tumulti, disordini, pericoli per la sicurezza pubblica od offesa alla pubblica moralità (art.82 T.U.L.P.S.);
    Con riferimento alle loro funzioni, gli ufficiali e gli agenti di P.S. si distinguono in modo particolare in quanto i primi svolgono funzioni direttive, i secondi esecutive, salvi i casi di assenza di un ufficiale di P.S. gli agenti svolgono funzioni direttive.
    Da ricordare, infine, che ufficiali ed agenti di P.S. sono, nell’esercizio delle loro funzioni, pubblici ufficiali (art.357 C.P.) e quindi godono della tutela penale per essi prevista.
    Nel 1979 con l’art. 12 del D. P. R. del 19 giugno n° 348, le Compagnie Barracellari essendo allora alle dirette dipendenze del Ministero dell’Interno, con il trasferimento delle funzioni inerenti alla materia attinente alla Polizia Locale Urbana e Rurale, passarono alle dirette dipendenze della Regione Sardegna.
    Nel 1988 fu proclamata la tanto attesa legge regionale n° 25 che per dir la verità sul piano legislativo e stata un vero e proprio disastro.
    La citata legge all’art.1 richiama una delle funzioni demandate alla Regione Sardegna che è quella relativa alla materia della Polizia Locale Urbana e Rurale, ad essa conferita appunto dall’art. 3 lettera C) dello Statuto Speciale, nonché dal surrichiamato art. 12 del D.P.R. 19 Giugno 1979 n° 348, pertanto queste funzioni sono appunto esercitate dalle Compagnie Barracellari.
    A tal riguardo quindi i Barracelli a livello locale esercitano di fatto veri e propri compiti di polizia, in quanto essi sono stati appunto inseriti a far parte della polizia locale urbana e rurale dall’12 del D.P.R. 348/79. Da tale panorama normativo si evince chiaramente che essi in tali vesti, sono titolari della qualifica di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria.
    D’altra parte così come si rivedrà anche più avanti, perché in un Comune siano istituiti i Barracelli, occorre innanzitutto che tale iniziativa debba essere approvata dall’amministrazione comunale, e solo quest’ultima ha il potere di decidere in merito. Per quanto riguarda questo discorso, bisogna inoltre ricordare che l’art. Art. 18 del D.P.R. 616/77 stabilisce che: Le funzioni amministrative relative alla materia concernente la Polizia Locale Urbana e Rurale concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell’ambito del territorio Comunale.
    L’art. 19 della legge 616 del 1977, attribuisce ai comuni il potere di nomina di agenti di polizia sia per il controllo urbano, sia per quello rurale del proprio territorio; di certo i Barracelli sono agenti di polizia nominati tali dal comune e ad essi è riconosciuta la qualifica di Agente di Polizia di Sicurezza dal Prefetto, e se gli stessi devono svolgere tali attività di polizia circoscritta nell’ambito del territorio comunale di appartenenza, appare abbastanza chiaro che svolgano funzioni di polizia locale urbana e rurale.
    Fatta questa prima analisi, ora passiamo subito ad analizzare anche il codice di procedura penale, nel quale sono elencati tutta una serie di soggetti ai quali l’art. 57 riconosce la qualifica di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.
    L’art. 57 del codice di procedura penale al secondo comma prevede in particolare che: sono agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria (oltre ai Carabinieri, ai membri della Polizia di Stato, alle Guardie di Finanza, alle Guardie Forestali) le guardie delle Province e dei Comuni, e se i Barracelli sono appunto delle guardie comunali, non vi è alcun dubbio che essi siano investiti delle funzioni previste dall’art. 57 comma 2 del codice di procedura penale. Oltre a questo, occorre anche tener presente il terzo comma dell’art. 57, il quale stabilisce che sono agenti di P.G., tutte le altre persone a cui la legge attribuisca la funzione di prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, di assicurare le fonti di prova e di raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale. Ora, una legge regionale non può prevedere ipotesi di reato, perché la materia penale é dalla Costituzione riservata alla legislazione dello Stato, a meno ché, tali ipotesi siano demandate ai Barracelli da una Legge dello Stato.
    Ma questo lo abbiamo già visto prima quando abbiamo fatto un analisi degli art. 14 e seguenti del R. D. 403/1898. Senza alcun dubbio tali articoli demandano ai barracelli compiti di prevenzione e repressione dei reati. Basti pensare che il R. D. 404 sempre del 1898 concernente il Regolamento per la prevenzione e repressione dell’abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna, fa riferimento a violazioni di natura penale e affida anche compiti di sequestro ai Barracelli, per cui ne consegue che essi debbano essere riconosciuti agenti di polizia giudiziaria.
    Ma adesso vediamo anche un altro aspetto, che è quello riguardante una delle attività demandate dalla legge regionale 25/88 ai Barracelli, ed in particolar modo l’attività di polizia venatoria.
    La legge regionale 25/88 prevede la collaborazione dei Barracelli con le autorità regionali e statali anche in materia di caccia e pesca. Ciò significa che in tal contesto i Barracelli svolgono compiti di polizia venatoria ed ittica.
    Nel 1988 la materia venatoria era regolata da due specifiche leggi, di cui la legge quadro statale del 27 dicembre 1977 n° 968; poi abrogata dalla legge 157/92, e quella Regionale del 28 aprile 1978 n° 32, ancora in vigore.
    Per quanto riguardava la vigilanza venatoria demandata dalla vecchia legge del 1977, all’art. 27 la vigilanza sull’applicazione delle leggi venatorie regionali, veniva affidata agli agenti venatori dipendenti degli enti delegati dalle regioni (Guardie delle Province e dei Comuni) ed alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, ai quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza.
    Detta vigilanza e’ altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie forestali, alle guardie comunali, urbane e campestri ed alle guardie private riconosciute ai termini della legge di pubblica sicurezza.
    Gli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati (Guardie provinciali e Comunali) ai sensi dell’articolo 27 della legge 11.02.1992 n° 157, esercitano, di fatto funzioni di polizia giudiziaria.
    La predetta Legge 968 del 1977 non è oggi più in vigore, in quanto abrogata dalla nuova legge nazionale 157/92, la quale, all’art. 27, nella sostanza, e pressoché identica al precedente della vecchia legge 968/77. Infatti questa legge, prevede espressamente tutta una serie di nuove figure di reato, come ad es: in furto venatorio, e attribuisce, all’art. 27 la funzione della vigilanza venatoria a diversi soggetti ben distinti in relazione della qualifica da essi rivestita. Infatti al primo comma del citato art. 27 viene riconosciuta la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria agli Agenti che dipendono dagli enti locali e cioè da quelle guardie istituite dalle Regioni, dalle Provincie o dai Comuni.
    Alla lettera b) la vigilanza sull’ applicazione della suddetta legge viene affidata alle guardie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’Ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del T.U.L.P.S..
    Per quanto riguarda la vigilanza venatoria in Sardegna, la Legge Regionale 28 aprile 1978, n. 32 all’Art.59 stabilisce che: Le associazioni venatorie e naturalistiche hanno la facoltà di nominare agenti volontari di vigilanza territoriale quei soci che diano sicuro affidamento di serietà e capacità e che intendano eseguire volontariamente servizi di vigilanza nelle materie di cui al secondo comma dell’articolo 57 della presente legge; tale nomina deve essere sottoposta, ai sensi delle vigenti norme di legge, all’approvazione delle competenti autorità.
    Gli agenti volontari devono essere muniti di licenza di porto di fucile anche per uso di caccia, di apposito tesserino rilasciato dal Presidente della Giunta regionale e della licenza di cui all’articolo 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
    Da una attenta analisi dell’art. 59 si parla di associazioni venatorie naturalistiche, le quali hanno appunto il potere di nominare delle guardie che però appartengono alla predetta organizzazione. Ma qui nulla hanno a che vedere queste organizzazioni con le Compagnie Barracellari, in quanto è pacifico che queste ultime non sono associazioni venatorie. Inoltre si osservi di come le predette guardie volontarie debbano essere munite di regolare licenza di porto d’armi così come previsto dal richiamato art. 42 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, mentre ai Barracelli e consentito portare le armi senza tale speciale autorizzazione. Quindi i Barracelli sono completamente esclusi da questa categoria.
    Il successivo Art.60 prevede che la vigilanza sull’applicazione della presente legge oltre ad essere affidata agli agenti volontari di vigilanza territoriale appartenente alle sopra menzionate associazioni venatorie, tale compito è affidato inoltre al Corpo regionale di vigilanza territoriale, oltreché agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria e alle guardie comunali, urbane e campestri.
    In questo articolo si può certamente notare con estrema chiarezza che i soggetti ivi elencati, sono tutti agenti che dipendono da degli enti pubblici, come il Corpo Regionale di Vigilanza Territoriale, le Guardie Comunali urbane e campestri. A tali soggetti è riconosciuta dalla legislazione vigente la qualità di agenti di Pubblica Sicurezza ed agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria. Appare del tutto evidente che il legislatore non ha specificatamente incluso i barracelli in quanto già compresi nella categoria delle guardie comunali urbane e campestri.
    Ma non dimentichiamo ovviamente che il legislatore per evitare di fare un elenco troppo lungo di soggetti ai quali è demandata la vigilanza venatoria, non richiama gli agenti della Polizia di Stato, i Carabinieri, la polizia penitenziaria, e la Guardia di Finanza, in quanto essi sono già inclusi nella generica denominazione degli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria indicati nel precitato articolo 60.
    Poi per quanto riguardano i poteri di vigilanza venatoria, il successivo art. Art.61 stabilisce che i poteri ed i compiti degli agenti, per quanto non esplicitamente disposto dalla presente legge, sono disciplinati dall’articolo 28 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, ora art. 28 della L. 157/92.
    Gli agenti volontari di vigilanza territoriale, durante il servizio, possono essere armati solo di pistola. Nelle giornate di caccia possono essere armati anche di fucile.

    Già sotto questo profilo, l’attribuzione della qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria che qui interessa non è riconosciuta alle guardie delle associazioni di volontariato ivi indicate. Ne può essere riconosciuta a tali guardie neanche la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza. Ma, se ci si riferisce specificamente alle Guardie appartenenti alle Compagnie Barracellari, il problema era un altro: si trattava infatti di sapere se a tali soggetti ai quali é affidata dalla legge la “vigilanza venatoria” devono esser considerati agenti (od ufficiali) di Polizia Giudiziaria. Sul punto esiste un contrasto di opinioni tra il sottoscritto e la Prefettura, la quale sostiene la tesi negativa, rilevando che ai Barracelli non competerebbe tale qualifica, ma senza però dare delle valide motivazioni.
    Si osserva altresì che l’art. 27 di entrambi le norme statali, (sia la vecchia 968/77, che la nuova L. 157/92) considera separatamente i preposti alla vigilanza venatoria che esercitano funzioni di P.G., e quelli che invece non esercitano quelle funzioni; da ciò emergerebbe in modo chiaro che non tutti gli addetti alla vigilanza venatoria sono agenti di P.G. Infatti ai soli agenti dipendenti dagli enti locali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, mentre alle guardie volontarie è chiaramente esclusa tale qualifica, mentre è riconosciuta ad essi la qualità di guardie giurate.
    A queste affermazioni mi pare giusto e lecito rimarcare quanto ho già ribadito in precedenza. Le Guardie Barracellari sono istituite innanzitutto mediante delibera del Consiglio Comunale, sono altresì organizzate, gestite, e dirette dall’Amministrazione Comunale di appartenenza e dallo stesso Assessorato regionale competente in materia di Polizia Locale. Le Guardie Barracellari sono tenute all’osservanza di un preciso codice deontologico stabilito sia dalla Legge 403 del 1898 che dalla Legge Regionale 25/88 e dal regolamento del Comune da cui essi dipendono, ed ove non lo rispettino sono passibili di sanzioni disciplinari irrogate dal Comune. Le Guardie Barracellari rispondono del loro operato al Sindaco e all’assessorato regionale competente in materia di Polizia Locale. Come si può, in questa situazione, negare che ci si trovi di fronte a guardie dipendenti dell’Ente locale qualche è a tutti gli effetti il Comune? La dipendenza non si identifica col fatto di percepire uno stipendio, ma va ravvisata nel fatto di non poter agire a propria discrezione, ma nell’aver l’obbligo di seguire le istruzioni e le direttive emanate con regolamento approvato dal Comune quale Ente Pubblico.
    Pertanto sotto questo profilo, i Barracelli non possono certo essere messi sullo stesso piano, ad esempio, degli agenti di associazioni venatorie private, per i quali si può effettivamente discutere della spettanza della qualifica di P.G. Ora, se si accetta questo rilievo – che fin qui non è mai stato contestato da nessuno – il problema è risolto, perché l’attribuzione alle Guardie Barracellari della qualifica di agenti di polizia giudiziaria discende direttamente dagli artt. 14, 16 e 19 del R. D. del 1898 n° 403, dall’art. 57 comma 2 del codice di procedura penale e dall’art. 27 comma 1 della L. 157/92. Come già ho rilevato, l’art. 27 sopra citato riconosce espressamente la qualifica di cui si discute solo agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle Regioni, mentre nulla dice degli agenti volontari, che sarebbero quindi esclusi da tale qualifica. Non basta riferirsi esclusivamente alle espressioni letterali della legge; occorre riferirsi allo spirito, alla volontà effettiva della legge. Invero, non può dubitarsi del fatto che le guardie barracellari essendo riconosciuti Agenti di Pubblica Sicurezza, dovendo effettuare la vigilanza venatoria, devono proprio accertare la commissione di reati (gli specifici reati venatori, e quelli commissibili in occasione della caccia, come il porto illegale di armi, gli omicidi o le lesioni colpose, e così via), devono impedire che siano portati a conseguenze ulteriori, devono raccogliere le relative prove, e via dicendo, e che quindi devono proprio – per espressa disposizione di legge – svolgere le opportune indagini, di polizia giudiziaria. Ricordo poi che è pacificamente riconosciuto ai Barracelli il potere-dovere di controllare non solo la selvaggina, ma anche vigilare e controllare tutte le proprietà sottoposte alla loro responsabilità, ed inoltre essi sono dalla legge del 1898 autorizzati a trarre in arresto tutti coloro che trovati in possesso di armi non siano muniti di regolare licenza, (art. 19 del Regio Decreto del 1898 già menzionato), e questi sono appunto funzioni tipiche degli agenti di P.G. Hanno altresì il compito di ricercare i responsabili dei furti eventualmente avvenuti ai danni dei loro assicurati, oltre all’obbligo di fare denuncia di tutti reati di cui possono venire a conoscenza, così come previsto dall’art. 16 del R. D. 403/1898, il che implica l’effettuazione di un atto tipico di polizia giudiziaria. Del tutto coerente, a mio avviso, in questa situazione, è invocare il carattere speciale della legge del 1898 e della legge quadro nazionale 157/92 sulla caccia.
    Giacché è proprio da una corretta interpretazione di queste leggi che discende il riconoscimento ai Barracelli della qualità di agenti di P.G. Il Ministero degli Interni prospetta poi un secondo argomento. L’art. 27 della L. 157/92 considera separatamente gli addetti alla vigilanza venatoria che esercitano funzioni di P.G. e quelli che invece non esercitano tali funzioni. Ma è facile rispondere che il fatto che possano esistere addetti alla vigilanza venatoria che non siano agenti di P.G., non dimostra affatto che i Barracelli non rivestano tale qualifica. Recentemente si è scoperto che in merito alla qualificazione giuridica dei Barracelli quali agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria è stata rinvenuta una sentenza della Pretura di Mandas poi confermata in Cassazione ove si evidenzia che i Barracelli in Sardegna per loro indole e costituzione sono investiti di compiti e funzioni di polizia giudiziaria. Ma in ogni caso fino ad ora tutte le argomentazioni della Prefettura si limitano ad affermazioni non suffragate da alcuna specifica motivazione (si dice che I Barracelli non sono agenti di P.G., ma non si dice perché).
    Per quanto riguarda poi la Legge Regionale 25/88 bisogna tener ben presente che l’art. 19 prevede tutta una serie di responsabilità ben precise alle quali i Barracelli devono attenersi rigorosamente. Infatti al primo comma del predetto art. 19, la responsabilità della Compagnia Barracellare riguarda esclusivamente le ipotesi di furto e di danneggiamento non derivante da incendi e si estende a tutti i beni assicurati ed ai loro accessori, compreso il furto del bestiame. Al secondo comma poi stabilisce che la Compagnia Barracellare non risponde dei furti e dei danni ai beni affidati alla sua custodia quando ne siano stati individuati con certezza gli autori; negli altri casi la compagnia risponde dei furti e dei danni, salva l’azione di rivalsa nei confronti dei responsabili. Da ciò ne deriva, che i Barracelli perché non debbano rispondere dei danni causati dai furti, appare del tutto evidente che gli stessi debbano svolgere indagini e cercare le prove perché si possano ritrovare gli autori dei reati commessi ai danni dei beni sottoposti alla loro responsabilità. Con tutto il rispetto per il Ministero degli Interni, non posso accettare nel modo assoluto quanto asserito in qualche nota o circolare prefettizia, le quali, in ogni caso, nel nostro sistema giudiziario non hanno carattere vincolante per i Barracelli, che possono avere un effetto solo nei confronti di soggetti legati ai Ministeri stessi da vincoli gerarchici. Se poi si vuole proprio parlare di inconvenienti pratici, mi pare lecito osservare che negare la qualifica di P.G. ai Barracelli porta, in pratica, alla conseguenza che i medesimi qualora si trovino ad assistere alla commissione di un reato magari all’interno di un edificio pubblico, oppure in una azienda zootecnica sottoposto alla sua responsabilità dovrà voltarsi dall’altra parte per far finta di non vedere, né potrà neppure intervenire per evitare che le tracce del reato che in quel momento si sta commettendo siano cancellate o disperse, per poi pagarne care le conseguenze, in quanto da una parte egli è un Agente di Pubblica Sicurezza ed Agente della Forza Pubblica e quindi riveste la qualità di pubblico ufficiale, ne consegue che egli risponderebbe di omissione e rifiuto di atti dì ufficio per non aver adempiuto ai suoi doveri, ed infine avrebbe l’obbligo imposto dalla legge regionale 25/88 di dover risarcire del danno il proprietario.
    Ora, tutto ciò non è assurdo ed illogico? Per finire, osservo che non riesco francamente a comprendere l’atteggiamento del Ministero degli Interni. Quindi alla luce di quanto sopra espresso va affermato che le guardie barracellari sono agenti /o ufficiali di P.G. Così come precisato più volte dalle varie sentenze emesse dai Tribunali Ordinari e dalla stessa Corte Suprema di Cassazione. Le Compagnie Barracellari in Sardegna sono una risorsa assolutamente essenziale; senza di esse moltissimi servizi da loro svolti quale ad es. quello della protezione civile, la prevenzione e la repressione dell’abigeato, i furti nelle campagne, i danni arrecati ai beni pubblici, il bracconaggio, l’ordine pubblico, ed infine la prevenzione e repressione degli incendi, venendo a mancare porterebbero gravi danni sociali, e contribuirebbero ad una vertiginoso aumento dei reati in generale. Perché allora questo atteggiamento di sospetto e di diffidenza verso le Compagnie Barracellari da parte dei Prefetti, che sono praticamente l’unico vero presidio rimasto a tutela dell’ordine sociale nelle zone sia urbane che rurali in tutte le sue esplicazioni? Perché, piuttosto che invocare possibili difetti pratici della loro azione, la stessa amministrazione regionale con il contributo del Ministero degli Interni non cerca di intervenire con una nuova legge regionale chiara ed efficace per superare eventuali manchevolezze e difetti? Concludo ringraziando tutti quelli che con tanta pazienza mi sono stati ad ascoltare. Ma soprattutto, come cittadino, ringrazio Voi Barracelli, per l’attività che quotidianamente svolgete in favore della collettività.

    • caro amico Graziano solo oggi ,ho visto quanto tu hai riportato nel sito ,tutto quello che concerne in fatto di legge che regolamenta le Compagnie Barracellari,conosco bene qule sia la tua preparazione a riguardo e mi fà piacere che tu l’abbia pubblicato,ma molte persone parlano senza alcun perchè,ragion ne sia che prima di parlare era meglio che molti si sarebbero dovuti documentare,e conoscere la legge che regolamenta le Compagnie,grazie comunque della tua chiarezza nell’esporre il tutto, ciao

    • Da uno che, appartiene alle prestigiose categoria degli ” Agenti Accertatori” sia com pubblico ufficiale che come ufficiale e agenti di p.g nell’espletamento delle proprie funzioni”: Trovo interessante quanto ha espresso il Procuratore Generale della Corte di Appello in quiescenza sulla Categoria del corpo delle guardie dei comuni citando tutte le leggi e gli articoli del c.p.chem ci riguardano.Infatti,lo scrivente alberino mazzuca,guardia giurata volontaria di diversi comuni nel territorio della provincia di cosenza nominato ed operante in nome e per c.to di “questi” opera assieme ad un gran bel nugolo di “Agenti” per intenderci meglio, anche questi ” guardie dei comuni “. fa presente che gli innumerevoli attacchi perpetrati verso alcuni di questi compreso lo scrivente ( andati sempre a vuoto grazie alla preparazione e alla consapevolezza dei p.m. e giudici che, hanno analizzato e deciso sulla nostra attivita’svolta e condotta all’insegna della legalita’) continuiamo ad oggi sin dal 1993 ad essere utilizzati dai vari Enti e non solo Pubblici ma anche da alcuni Ministeri appartenenti allo STATO compreso il ministero degli interni attraverso le stesse prefetture,regioni,cmuni e del dipartimento della p.c. ( paola,fiumefreddo bruzio,aquila,cetraro porto,san lucido marina,ecc)

      Inerente a quanto scritto e pubblicato dal grande Sig.Piras e da S.E. Dr.Pola esprimo Loro tutto il mio plauso e una grande ammirazione per il grande senso civico e morale che provano verso le leggi dello stato e verso la nostra categoria,cosa che non e’ da poco e ci vuole molto coraggio per farlo!Ancora grazie per quello che fate e per quello che farete per tutti coloro che si impegnano giorno dopo giorno a svolgere la varie funzioni e servizi per la intera collettivita’ e gli animali e l’ambiente….rubando al loro libero compreseo quello che si dovrebbe dedicare con devozione alle proprie famiglie e che, a questi bisognerebbe dire sempre grazie per il lofo alto grado…

  15. un grazie al sig. Graziano per le precisazioni sulla parola volontariato inerente la compagnia barracellare.Inoltre quanto scritto sul ricambio generazionale non era rivolta al capit. Cadoni che non conosco e non mi permeterei mai di contestare il suo operato, sarei dovuto essere più preciso mi scuso se qualcuno si sia sentito offeso dalla mia affermazione.

  16. Ringrazio il collega Antonello Cadoni, recentemente un mio collega è stato sanzionato dalla P.d.S per l’avere utilizzato la qualifica di U. P. G. Essendo iscritto al S.A.B. ha chiesto il nostro intervento, e tramite la Segreteria Regionale del nostro Sindacato, sono stato incaricato del problema.
    Ho presentato ricorso al Giudice di Pace, ho consegnato un corposo fascicolo dove ho cercato di dimostrare che tutte le teorie presentate dalla Prefettura erano frutto di interpretazioni di lana caprina. All’udienza tenutasi lo scorso 9 dicembre ho atteso l’attaco del funzionario delegato, ad un certo punto copo di scena! L’alt! del Giudice il quale domanda al sottottoscritto: Dott. Piras (preciso che non sono laureato, ma siccome ero vestito a dovere sembravo il Presidente dell’ordine Forense)mi scusi ma lei, oggi nel verbale di costituzione mi chiede di depositare un documento? come mai non lo ha presentato prima?
    RISPOSTA: Sig. giudice mi perdoni è vero lo avrei dovuto, ma non ho potuto ero fuori sede per questioni di salute, e al mio rientro ho ritrovato nella cassetta della posta una lettera intestata “MINISTERO DELLA GIUSTIZIA”.
    IL GIUDICE: Che cosà? dal ministero della Giustizia?
    RISPONDO: si è una nota che provviene direttamente dal ministero della Giustizia
    La Prefettura dice: di che si tratta?
    RISPONDO: Di una materia che a Lei non piace!
    La Prefettura: Posso vedere?
    RISPOSNDO: si certo
    Il funzionario inizia a leggere, si innervosisce, il Giudice osserva la scena, lo stesso si incuriosisce, nota che al funzionario la cosa non piace, chiedo che se il documento non è di suo gradimento lo posso ritirare, ma il Giudice non vuole, vuole a tutti i costi acquisirlo, chiede al funzionario se ha da ridire, ma il funzionario è impanciato, confuso,per evitare brutte figure acconsente di acquisire agli atti il documento, dopo di chè il giudice da lettura del dispositivo. Il Giudice capisce subito che il Ministero mi da ragione al 100% I Barracelli sono Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria. A questo punto il funzionario sbotta, chiede ulteriore termine a difesa, il giudice fissa la nuova udienza per il 14 marzo 2012, il funzionario prende le sue cose e se ne va incazzato come una bestia.

  17. Questa è la risposta del MINISTERO della GIUSTIZIA

    Ministero della Giustizia
    UFFICIO LEGISLATIVO

    m_dg . LEG 08092011 . 0005351 . U
    Alla CONF.S.AL. – S.A.B.
    Confederazione dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori
    Sindacato Autonomo Barracelli
    Segreteria Provinciale di Nuoro e Ogliastra
    Via Umberto I° n° 136 – 08044 – JERZU (OG)

    OGGETTO: Personale in servizio presso le Compagnie Barracellari – riconoscimento della qualifica di agente ed ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 5 della L. 7 marzo 1986 n° 65, art. 57 2° comma del c.p.p. e art. 27 lettera a) L. 11 febbraio 1992 n° 157 – richiesta parere-

    Con riferimento al parere richiesto a questo Ufficio relativo al riconoscimento della qualifica di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria ai membri delle Compagnie Barracellari, per quanto di competenza, si osserva quanto segue.

    Preliminarmente va evidenziato come per rispondere al formulato quesito occorre effettuare un breve excursus relativo agli atti normativi che contemplano e disciplinano le Compagnie Barracellari espressamente individuandone le relative competenze ed attribuzioni.
    Va, dunque, premesso di come la Compagnia Barracellare sia stata, innanzitutto regolamentata con Regio decreto n.° 403 del 14.07.1898 quale formazione di guardie campestri volontarie con il compito di vigilare sulle proprietà loro affidate, sotto forma di assicurazione delle proprietà stesse. In particolare essa riscuoteva dei proventi come premi di assicurazione obbligatoria e risarciva i danni eventualmente subiti (ad esempio, per furti, o incendi) dagli assicurati.
    L’art. 1 del citato Regio decreto, tutt’ora in vigore, statuisce, infatti, che “Scopo della Compagnia Barracellare è la guarentigia delle proprietà affidate alla sua custodia mediante un compenso corrisposto dai proprietari assicurati. La Compagnia coopera inoltre, ai servizi di sicurezza pubblica, secondo le norme stabilite dal presente regolamento”i componenti della Compagnia, pertanto, oltre le loro funzioni proprie, devono esercitare una vigilanza assidua per prevenire e reprimere i delitti contro le proprietà sotto la dipendenza dell’autorità locale di pubblica sicurezza e dell’arma dei carabinieri. La Compagnia non è, un corpo militarmente organizzato, ma ciononostante i suoi componenti sono equiparati agli agenti di pubblica sicurezza ed i verbali che redigono fanno fede in giudizio fino a prova contraria. I Barracelli possono, inoltre, andare in giro armati, eseguire perlustrazioni notturne nell’abitato, arrestare, sequestrare armi a persone non munite di licenza, sequestrare bestiame incustodito, prestarsi ad ogni richiesta dell’Autorità competente incorrendo, in caso di rifiuto, nella pena stabilita dall’art. 329 del c.p. Possono, altresì, fare sollecita denuncia di ogni reato che venga da loro conosciuto e devono serbare il segreto sui fatti di cui abbiano avuto cognizione per ragioni del loro ufficio, incorrendo in caso di propalazione, nelle pene comminate per il reato di cui all’art. 326 del c.p. (art. 14, 15, 16, 19, 20, 44, 47 del citato Regio Decreto).
    Inoltre, l’art. 18 del Regio Decreto 31 agosto 1907 n. 690 (testo unico della Legge sugli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza) prevede che sono agenti di pubblica sicurezza, oltre agli appartenenti alla polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Penitenziaria, al Corpo Forestale dello Stato e ai Vigili del Fuoco, i vigili urbani e le Guardie Campestri, le Guardie Boschive, le Guardie delle Province e le altre dei Comuni, ricomprendendosi evidentemente in quest’ultima categoria anche le Compagnie dei Barracelli la cui costituzione è deliberata dal Consiglio Comunale o, anche d’ufficio dal Prefetto.
    L’art. 34 del citato Regio Decreto stabilisce, poi, sotto il profilo delle funzioni che “Gli Ufficiali e gli Agenti di Pubblica Sicurezza vegliano al mantenimento dell’Ordine Pubblico, all’incolumità delle persone e delle proprietà, in genere alla prevenzione dei reati, raccolgono le prove di questi e procedono alla scoperta ed, in ordine alle disposizioni della legge, all’arresto dei delinquenti; curano l’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, come pure delle ordinanze delle pubbliche autorità, prestano soccorso in caso di pubblici e privati infortuni. Nel 1979 con l’art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 giugno n° 348 le Compagnie Barracellari passarono dalle dirette dipendenze del Ministero dell’Interno a quelle della Regione Sardegna per effetto del relativo trasferimento delle funzioni inerenti la materia afferente alla “Polizia Locale Urbana e Rurale”, espressamente statuendosi che “Ai componenti delle Compagnie Barracellari è riconosciuta, con decreto del Prefetto la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza. Il personale che abbia conseguito la predetta qualifica è autorizzato a portare armi del tipo che verrà stabilito dal Prefetto”.
    E proprio la legge del 7 marzo 1986 n° 65, all’art. 5, ha riconosciuto al personale che svolge funzioni di polizia locale urbana e rurale la qualifica di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.
    Ad ulteriore corredo, la Legge Regionale della Sardegna del 15 luglio 1988 n° 25 sull’organizzazione ed il funzionamento delle Compagnie Barracellari, adottata nell’esercizio della potestà legislativa in materia di “Polizia Locale Urbana e Rurale” conferita alla Regione Sardegna dall’art. 3 lettera c) del proprio Statuto Speciale nonché dal primo comma dell’art. 12 del sopra menzionato D.P.R. del 19 giugno 1979 n° 348, ha stabilito le seguenti funzioni delle predette Compagnie: salvaguardare, verso un corrispettivo, le proprietà loro affidate in custodia dai proprietari assicurati, collaborare, su richiesta delle pubbliche autorità, in materia di protezione civile, prevenzione e repressione dell’abigeato, prevenzione e repressione delle infrazioni previste nel settore di controllo degli scarichi di rifiuti civili ed industriali; collaborare con gli organi istituzionalmente preposti all’attività di vigilanza e tutela per la salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale, silvopastorale, agricolo, idrico, naturale, faunistico e floreale, vincolato e protetto; tutelare la caccia e la pesca, prevenire e reprimere gli incendi, collaborare con le forze di polizia, quando ne sia fatta da loro richiesta (artt. 1,2 e19).
    La circostanza, poi, che i Barracelli collaborino con le autorità regionali e statali anche in materia di caccia e di pesca implica che essi possano svolgere, altresì, compiti di polizia venatoria ed ittica.
    In merito alla materia venatoria la Legge dell’11.02.1992, n° 157, all’art. 27, attribuisce la funzione di vigilanza venatoria ad agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria che dipendono dagli enti locali e cioè a guardie istituite dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni.

    Per quanto concerne, poi la vigilanza venatoria in Sardegna la Legge Regionale del 28.04.1978, n° 32, all’art. 60, prevede che la vigilanza sulla sua applicazione, oltre ad essere affidata agli agenti volontari di vigilanza territoriale appartenenti alle associazioni venatorie, sia, altresì, affidata al Corpo Regionale di vigilanza territoriale, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ed alle guardie comunali urbane e campestri.
    L’art. 61 stabilisce, quindi che i poteri ed i compiti degli agenti di vigilanza venatoria, per quanto non esplicitamente disposto, sono ora disciplinati dall’art. 28 della L. n° 157/92: gli stessi pertanto, possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, l’esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.
    E più recentemente l’art. 72 comma 1 della Legge Regionale del 29 luglio 1998 n° 23, in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio della caccia in Sardegna, in virtù dell’art. 27 comma 1 lettera a), della Legge 157/92, ha affidato compiti di polizia venatoria espressamente proprio ai Barracelli.
    L’art. 73 della sopra citata Legge Regionale, poi in relazione ai poteri e ai compiti degli addetti alla vigilanza venatoria, ha previsto che, per quanto non esplicitamente disposto, siano disciplinati dall’enunciato art. 28 della Legge n° 157 del 1992.
    A completamento del rappresentato quadro normativo si ricorda, infine come l’art. 57 secondo comma del c.p.p. stabilisce che sono agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, oltre ai Carabinieri, agli appartenenti alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, e alle Guardie Forestali le Guardie delle Province e dei Comuni.
    Al terzo comma dell’art. 57 c.p.p. si legge, inoltre, che sono agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria tutte le altre persone a cui la legge attribuisca le funzioni di cui all’art. 55 c.p.p.: prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale.
    Tutto ciò premesso,dall’esame puntuale e congiunto della complessiva normativa sopra richiamata, è ragionevole inferire che ai Barracelli possa, senza ombra di dubbio essere riconosciuta la qualifica di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.
    Essi, infatti, sono equiparati agli agenti di pubblica sicurezza (già per definizione agenti di polizia giudiziaria, a livello di prerogative, doveri, responsabilità; svolgono un’attività di vigilanza assidua per prevenire e reprimere i delitti contro le proprietà (furti, abigeati e incendi); raccolgono le prove, i loro verbali fanno fede in giudizio fino a prova contraria; possono andare in giro armati; eseguire perlustrazioni notturne, presentare denunce di reati, arrestare, sequestrare armi e bestiame.
    Senza trascurare la circostanza che possono essere ricompresi fra le “Guardie dei Comuni” di cui all’art. 57 secondo comma, c.p.p.. e che le funzioni loro attribuite sono analoghe – come sopra sottolineato – a quelle di cui all’art. 57 terzo comma c.p.p.
    Emblematica e significativa risulta essere, in ultima analisi, la circostanza secondo cui, svolgendo i Barracelli funzioni di polizia locale urbana e rurale, assumono già ex lege (art. 5 della Legge del 7 marzo 1986 n° 65) la qualifica di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

    Il Capo dell’ufficio legislativo

  18. mi chiamo maurizio.il video che ho visto oggi della pattuglia dei barracelli e stato molto bello e non ho visto degli errori commessi dal capitano e s sopratutto mi e piaciuto come questo capitano e intervenuto avvisando i 3 ragazzi che cercavano di portare via il tronco di legna. da quello che ho visto se non sbaglio erano dentro un terreno privato. e devono ringraziare a questo capitano che non sono stati puniti

  19. x Antonello com. dei barracelli , magari avessi avuto la fortuna di incontrare persone che amano l’ambiente col mio stesso amore , pertanto anche se non sono della Sardegna ma della campania ti ringrazio te e tutti i componenti dei barracelli continuate e tramandate ciò ai vostri figli , e x chi dice che riceviamo soldi è bene informatevi prima e poi aprite bocca ,
    io di soldi non ne vedo se non quelli di tasca mia e sono un presidente di una associazione ambientale , Antonello complimenti x la tua preparazione
    un abbraccio a tutti i barracelli

  20. Buongiorno a tutti, mi presento mi chiamo Alessandro e avrei un paio d informazioni da chiedervi riguardo all acquisto (sempre che possa farlo personalmente) e alla tipologia dell arma che un agente Barracellare è tenuto ad osservare, premessa il dubbio mi è sorto al poligono, l istruttore a tutti i futuri Barracelli dopo aver spiegato procedure e attenzioni da mantenere quando si ha il fucile ha precisato che a differenza di un cacciatore un Barracello non può andare a comprare il fucile in armeria, la mia domanda è questa com è possibile che io non possa andare a comprare un fucile in armeria avendo il tesserino di riconoscimento ( è vero quello che mi è stato detto al poligono ?) alcuni colleghi mi dicono che se voglio comprare il fucile ( e naturalmente usarlo in servizio) devo andare accompagnato da uno che ha il porto d armi ( è vera questa affermazione? ) ma che senso ha andare accompagnati, non basta il tesserino che la compagnia mi ha rilasciato ?
    un altra domanda che mi sono posto è questa il fucile in dotazione ( quello che acquisti) può avere in carica 5 o 7 colpi o deve essere configurato e tarato a 2 colpi come quello da caccia?

    scusate se vi ho postato i miei dubbi che potrebbero essere anche elementari o da inesperti ma credo che anche se semplici domande possano essere molto d aiuto

    Grazie da Alessandro

    • ciao Alessandro solo oggi posso risponderti sollecitato da una persona che ha letto la tua richiesta, intanto vorrei sapere se sei un Barracello, se lo sei, avrai avuto l’abilitazione all’uso delle armi, poi devi sapere che per acquistare l’arma lo puoi fare ,o con un porto d’Armi ,anche solamente sportivo , oppure con il Decreto del Prefetto chiedendo il nulla Osta alla Questura sia per l’acquisto che per la detenzione , per quanto riguarda l’arma ,deve essere a canna lunga ad anima liscia o rigata di qualsiasi calibro e con un serbatoi (contenitore dei proiettili o cartucce a palla)senza limiti. Evita di fare cose solo per sentito dire ,delucidazioni in merito (visto che sei un Barracello)le puoi chiedere al Comandante della stazione dell’Arma dei Carabinieri del tuo Comune

    • Ciao Alessandro

      scusa tanto se solo ora vedo il tuto post, ma ero tanto che non entravo nel sito. Innanzitutto vorrei essere più preciso sulla risposta data dal Comandante della Compagnia di Villacidro, inquanto personalmente in qualità di Segretario Provinciale del S.A.B. mi occupo di materie concernenti le armi. In particolare ho seguito io stesso la vicenda sull’acquisto dell’arma in dotazione da parte del personale delle compagnie barracellari. A ta fine ti comunico che in passato, la Questura di Nuoro aveva diramato una nota del Ministero dell’Interno con la quale si chiariva che in virtù a quanto dispone il D.P.R. 348/79 in riferimento all’art. 42 del T.U.L.P.S ha osservato che i Barracelli sono autorizzati ad acquistare mediante il Decreto prefettizio l’arma ivi identificata (nel decreto di nomina ad agente di P. S.). Quindi nel tuo caso se possiedi il Decreto Prefettizio per l’acquisto dell’arma non occorrono altri titoli di polizia (porto d’armi, o nulla osta). Ti ricordo che tutti gli Agenti di P. S. sono dalla Legge (art. 12 del D.P.R. 348/79, e dal Testo Unico delle Leggi di P. S. e relativo Regolamento di esecuzione approvato con R. D. 6/5/1940 n° 635 ) autorizzati al porto delle armi SENZA ALCUNA AUTORIZZAAIONE SPECIALE. Leggi ciò che riporta il citato D.P.R. 348/79 e la dicitura sul retro del tesserino di riconoscimento. Per la tua sicurezza, segui i consigli che ti vengono dati da persone esperte del settore e lascia stare le stuppiaggini di chi non conosce la materia. Al poligono pensino a fare bene il loro mestiere ed evitino di dare false informazioni agli addetti ai lavori, perchè il compito di dare questo genere di informazioni spetta più a persone esperte in materia di Barracellato, non a loro. Con la speranza di esserti stato di aiuto, ti saluto. G. Piras. Segretario Provinciale della CONF.S.A.L. – S.A.B.

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